Firma autografa, digitale e sigillo elettronico

firma autografaPropria del contesto analogico, consiste nella personale apposizione del segno grafico corrispondente al nome e cognome del sottoscrittore in calce al documento. Costituisce piena prova della provenienza del documento e del suo contenuto, fino a querela di falso (1). La firma autografa apposta in presenza del pubblico ufficiale è legalmente considerata come riconosciuta dal sottoscrittore
firma elettronicaConferisce valore giuridico-probatorio al documento informatico validamente formato
L’intensità degli effetti giuridico-probatori varia in funzione dei requisiti di sicurezza, integrità, riservatezza e non ripudiabilità (2) della firma elettronica apposta sul documento
Ad una firma elettronica, tuttavia, non può essere negata efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate
Ogni atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale (3)
sigillo elettronicoConsiste nell’associazione al documento informatico di un file generato in base ad un certificato digitale in possesso della persona giuridica titolare, secondo un meccanismo simile a quello della firma elettronica
Il certificato, rilasciato da organismi pubblici o privati designati dagli stati UE (4), serve a garantire la provenienza, l’autenticità e l’integrità di un documento informatico o di un altro bene digitale cui è associato. Come per la firma elettronica, al sigillo elettronico non può essere negata efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati