Posta elettronica certificata – PEC
Il comune di Collesalvetti è dotato di caselle di PEC, il cui indirizzo è pubblicato sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA
La PEC è dedicata a ricevere la corrispondenza in ingresso ed a trasmettere quella in uscita dalla AOO
L’indirizzo PEC comune.collesalvetti@postacert.toscana.it costituisce l’indirizzo virtuale dell’AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento
Il responsabile del servizio preposto alla gestione informatica del protocollo cura il processo di accreditamento IPA ed il costante aggiornamento dei dati presenti sulla piattaforma
Schema di funzionamento della PEC
- ricevute (di accettazione, di presa in carico, di avvenuta consegna) (1.a)
- avvisi (di non accettazione per motivi formali, di presenza di virus, di mancata consegna) (1.b)
- buste (di trasporto, di anomalia) (1.c)
- il mittente invia il messaggio PEC
- il gestore PEC del mittente svolge alcuni controlli formali sul messaggio inviato e invia al mittente una ricevuta di accettazione con l’indicazione di data e ora dell’invio, mittente, destinatario e oggetto del messaggio
- il messaggio PEC viene trasmesso dal gestore PEC del mittente al gestore PEC del destinatario. Il messaggio transita tra i due gestori PEC in modo da poterne garantire la provenienza e l’inalterabilità
- il gestore PEC del destinatario controlla la validità del messaggio e, se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, invia una ricevuta di presa in carico al gestore PEC del mittente
- il gestore PEC del destinatario consegna il messaggio PEC depositandolo nella casella di posta del destinatario
- il gestore PEC del destinatario invia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna. Tale ricevuta è il corrispettivo digitale della “cartolina” della raccomandata A/R

Dal momento in cui il mittente riceve la ricevuta di avvenuta consegna, il messaggio PEC è da considerarsi consegnato a tutti gli effetti, indipendentemente dal fatto che questo sia stato letto o meno dal destinatario (3)
Spedizione di un messaggio di PEC
La PEC della AOO è accessibile, in spedizione, a tutti gli utenti abilitati alla protocollazione in uscita, tramite l’apposita funzione integrata nel sistema informatico di gestione documentale
Il responsabile dei servizi informativi, in accordo con il fornitore del servizio di posta elettronica certificata, stabilisce il limite dimensionale degli allegati di un messaggio PEC, provvedendo a configurare di conseguenza il prodotto di protocollo informatico e gestione documentale della AOO
Ricezione di un messaggio di PEC
L’indirizzo PEC comune.collesalvetti@postacert.toscana.it costituisce l’indirizzo virtuale dell’AOO e di tutti gli uffici che ad essa fanno riferimento.
Quale mittente deve essere inteso:
- il titolare della PEC, in caso di elezione di domicilio digitale
- il sottoscrittore del documento allegato, ove presente, se accompagnato dal documento di identità del firmatario
Altrimenti, nel caso in cui la PEC consista nel solo corpo del messaggio, e la PEC non costituisca domicilio digitale, si presume mittente il soggetto intestatario delle casella di PEC dalla quale è pervenuto il messaggio stesso ed il messaggio è acquisito a sistema senza procedere alla registrazione di protocollo. L’accertamento dell’identità del mittente è rimesso al responsabile del procedimento.
Nel caso in cui un singolo messaggio di PEC sia utilizzato dal mittente quale vettore di più documenti riconducibili a diversi sottoscrittori, il servizio di protocollo opera come segue:
- se è presente, nel corpo del messaggio o in allegato, una illustrazione delle modalità di trasmissione e di attribuzione dei singoli documenti, si procede alla registrazione secondo quanto in essa riportato. E’ prodotta una registrazione di protocollo separata per ciascuno degli interessati, riportando una sintetica annotazione descrittiva delle modalità di trasmissione
- se non è presente alcuna indicazione ed il mittente della PEC è identificabile tra i sottoscrittori di almeno uno dei documenti trasmessi, si procede alla registrazione separata dei rispettivi documenti, annotando in modo sintetico le modalità di trasmissione e indicazione del mittente
- se il mittente non è identificabile, la registrazione della trasmissione è imputata all’indirizzo mittente, mentre i singoli documenti sono registrati singolarmente, con annotazione sintetica delle modalità di trasmissione
La pagina riferita alla gestione del documento informatico in arrivo offre un quadro analitico delle casistiche che possono verificarsi in fase di ricezione di messaggi PEC
Valore giuridico della PEC
L’invio di un messaggio via PEC equivale, dal punto di vista legale, all’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno (4). Pertanto, essa conferisce rilevanza giuridica alla trasmissione di documentazione informatica. Rispetto alla trasmissione via PEO, quella via PEC presenta infatti le seguenti peculiarità:
- garantisce l’integrità e la riservatezza del messaggio veicolato
- conferisce certezza alla data di spedizione e ricezione del messaggio
- fornisce ricevuta opponibile ai terzi sia dell’avvenuta consegna che dell’eventuale mancato recapito
Gli effetti giuridici della PEC possono andare oltre la rilevanza giuridica della trasmissione, investendo la validità dello stesso documento veicolato dal messaggio elettronico, infatti:
- l’invio tramite PEC, effettuato richiedendo la ricevuta completa – contenente i dati di certificazione ed il messaggio completo – sostituisce nei confronti della pubblica amministrazione la firma elettronica avanzata (5)
- la PEC può assumere le prerogative di domicilio digitale, stanti i requisiti e le condizioni previste dalla legge e dalle linee guida AgID in materia, conferendo al messaggio trasmesso il valore di documento a firma autografa
- l’istanza o la dichiarazione trasmessa via PEC ed accompagnata da copia del documento di identità del mittente – in assenza di domicilio digitale iscritto – costituiscono elezione di domicilio digitale speciale, conferendo al messaggio trasmesso il valore di documento a firma autografa limitatamente agli atti e le comunicazioni cui è riferita l’istanza o la dichiarazione
E’ di fondamentale importanza, inoltre, distinguere il valore legale del documento trasmesso via PEC da quello del messaggio redatto nel c.d. body. Quest’ultimo, a differenza del documento trasmesso, è privo di firma e non può che essere genericamente ricondotto all’ente titolare dell’indirizzo PEC mittente. Dunque, non è opportuno utilizzare il body della PEC per veicolare informazioni di rilevo amministrativo-procedimentale
Sotto il profilo degli effetti giuridici della trasmissione, possono prodursi i seguenti casi:
| mittente | destinatario | effetti legali |
| PEC | PEC | il messaggio equivale ad una raccomandata con avviso di ritorno |
| PEC | PEO | il messaggio fa fede della data certa di spedizione, ma non dell’avvenuta consegna. E’ prodotta una ricevuta di accettazione, ma non di presa in carico, né d’integrità, né di avvenuta consegna. L’onere della prova della ricezione ricade sul mittente |
| PEO | PEC * | il messaggio fa fede della data di ricevimento, ma non di invio. Non avviene alcuno scambio di ricevute tra i gestori di posta, dunque il mittente non ha certezza della ricezione del messaggio. L’onere della prova della ricezione ricade sul mittente |
Posta elettronica ordinaria – PEO
Ciascun dipendente della AOO, e gli amministratori dell’ente in costanza del loro mandato, sono dotati di un indirizzo di posta elettronica strutturato come segue:
(iniziale del nome).cognome@comune.collesalvetti.li.it
Le stesse UOR, a loro volta, sono dotate di una casella istituzionale di PEO. In tale ultimo caso, la responsabilità dell’uso della casella UOR afferisce al responsabile della stessa unità, a meno che non sia stato formalmente individuato un soggetto diverso
Il soggetto titolare dell’account di PEO non può delegarne ad altri la gestione, né venire meno all’obbligo di riservatezza nell’uso delle credenziali di accesso. L’elenco degli indirizzi dei dipendenti è pubblicato nell’apposita pagina del sito Amministrazione trasparente (6)
Valore giuridico della PEO
La PEO è un documento amministrativo informatico a pieno titolo, poiché ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa integra i requisiti del documento amministrativo (7).
La PEO prodotta dalla AOO è un documento a firma elettronica semplice, la cui data di formazione è certa ed opponibile una volta che questa è acquisita al sistema di protocollo informatico
(1) art. 1334 del Codice civile
(1.a) art. 6 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68
(1.b) art. 8 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68
(1.c) art. 9 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68
(2) art. 1 del DECRETO 2 novembre 2005
(3) art. 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68
(4) art. 48, comma 2, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(5) art. 61, comma 1, del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013
(6) art. 13, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(7) art. 1, comma 1, lett. a) del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445