| firma autografa | Propria del contesto analogico, consiste nella personale apposizione del segno grafico corrispondente al nome e cognome del sottoscrittore in calce al documento. Costituisce piena prova della provenienza del documento e del suo contenuto, fino a querela di falso (1). La firma autografa apposta in presenza del pubblico ufficiale è legalmente considerata come riconosciuta dal sottoscrittore |
| firma elettronica | Conferisce valore giuridico-probatorio al documento informatico validamente formato L’intensità degli effetti giuridico-probatori varia in funzione dei requisiti di sicurezza, integrità, riservatezza e non ripudiabilità (2) della firma elettronica apposta sul documento Ad una firma elettronica, tuttavia, non può essere negata efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate Ogni atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale (3) |
| sigillo elettronico | Consiste nell’associazione al documento informatico di un file generato in base ad un certificato digitale in possesso della persona giuridica titolare, secondo un meccanismo simile a quello della firma elettronica Il certificato, rilasciato da organismi pubblici o privati designati dagli stati UE (4), serve a garantire la provenienza, l’autenticità e l’integrità di un documento informatico o di un altro bene digitale cui è associato. Come per la firma elettronica, al sigillo elettronico non può essere negata efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati |

