Nell’ambito del più ampio diritto del cittadino all’uso delle tecnologie, chiunque ha la facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco dei domicili digitali (1). La consultazione degli elenchi, realizzati in formato aperto, è consentita a chiunque, senza necessità di utenticazione
Gli elenchi dei domicili digitali (2) della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, dei professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi, nonché dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese sono liberamente accessibili online e già oggi costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica tra professionisti, imprese e pubblica amministrazione (3).
Il cittadino può eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari (7). Tale domicilio digitale speciale, a differenza del domicilio digitale propriamente inteso, può consistere in un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
L’elezione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria a domicilio digitale speciale conferisce alle comunicazioni attinenti all’atto, provvedimento o affare specificamente individuato – veicolate tramite lo stesso canale – il valore di atti a firma elettronica avanzata. Simmetricamente, il cittadino che avrà deciso di avvalersi di tale opzione non potrà opporre eccezioni relative alla forma ed alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni.
L’elezione del domicilio digitale speciale da parte del cittadino avviene presso la UOR competente in ordine all’atto, procedimento o affare di specifico interesse. E’ compito delle UOR – nell’ambito dell’adozione degli atti, procedimenti o affari di rispettiva competenza – informare il cittadino della facoltà riconosciutagli dalla legge e predisporre la modulistica in uso in modo da agevolare l’esercizio dell’opzione.
E’ comunque inteso che istanze e le dichiarazioni presentate per PEC – in assenza di domicilio digitale iscritto – costituiscono elezione di domicilio digitale speciale per gli atti e le comunicazioni cui è riferita l’istanza o la dichiarazione (8)
Il cittadino, ancora oggi, conserva la possibilità di eleggere e di modificare il proprio domicilio digitale sia avvalendosi del servizio on-line dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR, sia recandosi presso l’ufficio anagrafe
Tuttavia, a partire dal 6 giugno 2023 i cittadini hanno potuto iniziare a registrare il proprio domicilio digitale su INAD Indice nazionale dei domicili digitali (3.1, 4) tramite il portale domiciliodigitale.gov.it, autenticandosi con SPID/CIE/CNS
La registrazione all’INAD – tramite portale web dedicato o punto di accesso telematico (App IO) – fa della PEC un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (5), in quanto idoneo a conferire carattere di certezza all’identità del titolare della stessa PEC. In tal modo, oltre a conservare il valore di raccomandata con ricevuta di ritorno ed a costituire mezzo esclusivo di comunicazione e notifica (6), la PEC del cittadino assume nei confronti della pubblica amministrazione pieno valore di firma digitale.
(1) art. 3 bis, comma 1 bis, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(2) art. 6 bis, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(3) art. 6 bis, comma 2, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(3.1) art. 6 quater del DECRETO LEGISLETIVO 7marzo 2005, n. 82
(6) art. 3 bis, comma 4, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(7) art. 3 bis, comma 4 quinquies, del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
(8) art. 65, comma 1, lett. c-bis) DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82